Art. 1) COSTITUZIONE SEDE DURATA – E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata:” IL PICCOLO CAMPO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. L’Associazione ha sede legale a San Giorgio di Mantova, in via Caselle 25 46030. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2) NATURA E SCOPI – Lo scopo dell’Associazione è quello di migliorare la relazione Uomo-Animale e favorire l’integrazione sociale degli stessi. L’operato dell’associazione spazia nelle aree di intervento di seguito descritte: avviamento allo sport, area che si occupa di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza; training animale; attività educative, sportive e riabilitative; zooantropologia didattica; pet therapy; zooantropologia urbana, per migliorare la relazione all’interno della città anche attraverso la progettazione e la gestione delle strutture di mantenimento (canili, colonie feline, allevamenti, pensioni, campi di educazione e istruzione cinofila, dell’ecosistema urbano); benessere animale, per promuovere e monitorare il soddisfacimento dei bisogni di base di ordine fisiologico comportamentale degli animali e interventi per favorire la salute degli stessi. Le attività si realizzeranno attraverso: servizi educativi, servizi ricreativi, servizi assistenziali e di sensibilizzazione, servizi consulenziali, servizi di promozione, diffusione ed esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche, servizi di pensione, asilo per cani e dog-sitting, corsi di formazione, seminari e convegni, raduni ed eventi.
L’Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione riconosciuto dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione. L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori. L’attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le entrate sono costituite:
- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art. 4) SOCI DIRITTI/DOVERI – Le categorie dei soci sono le seguenti:
- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio fatta esclusione per il diritto di voto nelle assemblee, che viene acquisito solo ed esclusivamente dopo la ratifica del consiglio direttivo. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’Adesione all’Associazione comporta:
- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. É ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci-amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 5) QUOTE SOCIALI – Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO – L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2532 c.c.). L’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO – L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di cinque membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario e due Consiglieri eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spese. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 8) CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati CSEN. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
Art. 9) SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190 Legge 662/96.
Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazione dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art. 12) RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione a cui l’Associazione è affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.